In tali casi risulta più appropriato parlare di segnalazione certificata di agibilità (art. 24 D.P.R. 380/01), dato che il suddetto documento rappresenta un’autocertificazione che il proprietario dell’immobile consegna al Comune nella quale si afferma che l’edificio soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa in materia.
Il certificato di agibilità è necessario per le nuove costruzioni, ricostruzioni o soprelevazioni totali o parziali o per interventi sugli edifici esistenti. In quest’ultimo caso, vi è la possibilità di attestare l’agibilità anche solo di una porzione dell’immobile solamente se questa si possa considerare funzionalmente autonoma.
In questo articolo approfondiremo due aspetti:
- Quali sono le conseguenze della mancata presentazione della suddetta segnalazione?
- Questa mancanza può generare degli effetti negativi nel caso si voglia stipulare un contratto di compravendita immobiliare?
